STATUTO DELL’UNIVERSITÀ POPOLARE MEDITERRANEA

COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

Art. 1

Il 25 luglio 2008 con atto del dott. Andrea Proto, Notaio in Crotone, repertorio N.33, raccolta N.28 è stata costituita per scrittura privata del 10 gennaio 2007, registrata in Crotone in data 22/01/2007 N.142, un’associazione denominata «Università Popolare Mediterranea di Crotone - Onlus» (in sigla “Upmed”).

L’Upmed è iscritta al N. 246 del Registro delle Organizzazioni di Volontariato ricadenti nel territorio della Provincia di Crotone, ai sensi della Legge Quadro sul Volontariato n.266 dell'11 agosto 1991 e della Legge Regionale per la Promozione e la disciplina del Volontariato n.33 del 26 luglio 2012.

In data odierna si costituisce ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni legislative vigenti in materia, l’associazione di promozione sociale denominata «Università Popolare Mediterranea di Crotone APS», in sigla «Upmed Aps». In virtù dell’affiliazione ad UNIEDA, associazione di promozione sociale nazionale iscritta al registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, l’UPMED può utilizzare l’acronimo APS e la sua denominazione diviene “Università Popolare Mediterranea di Crotone APS”, in sigla Upmed Aps. L’associazione procederà all’iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena sarà istituito.

Art. 2
SEDE E DURATA

L’Upmed Aps ha sede nel Comune di Crotone. Il Consiglio Amministrazione (in seguito denominato semplicemente CdA) può istituire e sopprimere ovunque unità operative locali o trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopraindicato o in qualsiasi altro Comune del territorio nazionale senza che ciò comporti modifica statutaria. La durata della APS è illimitata.

Art. 3
SCOPI E FINALITÀ

L’APS è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, opera anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi svolgendo ogni iniziativa ritenuta utile e riconducibile alle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:

  • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d del CTS);
  • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f del CTS);
  • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale e di cui al presente articolo (lettera i del CTS);
  • accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lettera r del CTS);
  • beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lettera u del CTS);
  • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non- violenza e della difesa non armata (lettera v del CTS).

Art. 4
ATTIVITÀ

Per la realizzazione delle finalità di cui all'art. 3 e al fine di sostenere l’auto- noma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l’APS si propone, ai sensi dell’art. 5 del Codice, di svolgere in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le seguenti iniziative, azioni, eventi, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo, riconducibili alle attività di interesse generale precedentemente richiamate:

  • promuove campagne di sensibilizzazione per la diffusione della cultura, dei metodi di apprendimento innovativi, favorendo tutto quanto possa abbattere le barriere che si frappongono alla piena realizzazione del cittadino;
  • realizza le iniziative didattiche in continuità di quelle svolte fin dalla fondazione;
  • promuove campagne di adesione a progetti specifici che favoriscono il patrimonio culturale attraverso la valorizzazione del capitale umano sviluppando quello sociale;
  • promuove convegni, seminari, mostre e premi sui temi dell’apprendimento permanente;
  • istituisce collaborazioni e stipula convenzioni con istituti universitari e di ricerca, culturali, nonché con enti ed istituzioni operanti nel settore attinente all’apprendimento permanente;
  • promuove mostre, esposizioni temporanee nell’ambito dell’arte contemporanea con l’obiettivo di valorizzare artisti locali;
  • cura la realizzazione, la promozione, la distribuzione di libri e riviste;
  • favorisce la diffusione dell’Italiano per stranieri con lezioni in aula;
  • promuove attività finalizzate a favorire l’inclusione sociale di categorie cosiddette deboli (anziani, immigrati, minori, donne, disoccupati, inoccupati e tutti gli altri soggetti considerati svantaggiati);
  • organizza, promuove e realizza viaggi e visite culturali, riservate ai suoi soci, con la prevalenza di itinerari e di soggiorni che innalzano la consapevolezza di un turismo sociale e sostenibile;

L’Upmed Aps potrà inoltre, richiedere e ricevere, da parte dei soci, versamenti contributi e donazioni e finanziamenti a titolo oneroso o grazioso, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni che regolano la raccolta del risparmio tra il pubblico.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale per come stabilite dal CdA, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

È comunque esclusa ogni attività che per disposizione di legge o di regolamenti è vietata o riservata.

Art. 5
SOCI

Ai sensi dell’art. 35 del Codice Terzo Settore il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte di Upmed Aps tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell’organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. L’adesione all'APS Upmed Aps è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci si dividono in fondatori, ordinari, sostenitori, secondo le modalità e le condizioni appresso indicate.

Soci fondatori: sono le persone intervenute all’atto costitutivo dell’Università Popolare Mediterranea di Crotone - Onlus (atto dott. Andrea Proto, Notaio in Crotone, del 25/07/2008, repertorio N.33, raccolta N.28).

I soci fondatori sono tenuti al pagamento delle quote associative.

Soci ordinari: sono le persone fisiche o giuridiche che condividendo le finalità dell’Upmed Aps s’impegnano a collaborare al loro conseguimento.

Soci sostenitori: sono le persone fisiche, giuridiche e gli enti pubblici economici che, con il loro contributo economico e/o professionale sostengono le finalità dell’APS.

 Soci partecipanti: sono le persone fisiche che fruiscono delle attività didatti- che dell’APS e che versano la quota associativa e la quota di contributo ai corsi nella quantità e modalità stabilita annualmente dal Consiglio Amministrazione. Tutte le qualità di soci fanno parte dell’elettorato attivo della Upmed Aps e partecipano all’attività ordinaria dell’Upmed Aps.

Art. 6
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni, ed esclusione per morosità (una annualità), indegnità o incompatibilità.

L'associato può recedere dall’UPMED in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al CdA.

Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio nel corso del qual e è stato esercitato.

L'esclusione del Socio per morosità è deliberata dal CdA.

L'esclusione del Socio per indegnità o per incompatibilità tra il suo comportamento e le finalità associative è deliberata su proposta del CdA dall'Assemblea dei soci a maggioranza dei presenti.

Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’UPMED rimangono obbligati al versamento della quota associativa e dei contributi dovuti per l'anno in corso, non hanno diritto alla restituzione della quota associativa e dei contributi versati e in nessun caso possono vantare alcun diritto sul patrimonio sociale dell’UPMED.

L’esclusione viene deliberata nei confronti del socio che:

  • non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regola- menti e deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione;
  • senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa annuale, trascorsi 6 mesi dal sollecito scritto;
  • svolga attività contrarie agli interessi dell'Upmed Aps;
  • in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'APS. L'esclusione diventa operante dalla deliberazione dell’Assemblea dei soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l’associato o i suoi ere- di non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Upmed Aps. In caso di recesso, di esclusione per gravi motivi, di morte, la quota associativa annuale non verrà restituita. L’associato può recedere dall’Upmed Aps in qualsiasi momento mediante comunicazione da inviarsi al Consiglio Amministrazione.

Art. 7
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Upmed Aps ed alla sua attività.

I soci hanno diritto:

  • di partecipare a tutte le attività promosse dall’Upmed Aps, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Upmed Aps;
  • di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • di esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, eventuali regolamenti e modifiche allo statuto;
  • di consultare i libri sociali su richiesta scritta al CdA.

I soci sono tenuti:

  • all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Upmed Aps;
  • al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8
QUOTA ASSOCIATIVA

I soci devono corrispondere, entro il termine dell’anno sociale, la quota associativa annuale nell’importo stabilito dall’Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile.

L’adesione all’Upmed Aps non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9
VOLONTARI

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’Upmed Aps in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell’Upmed Aps. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall’art. 17 del Codice Terzo Settore. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Upmed Aps.

L’Upmed Aps ha l’obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell’art. 18 del Codice Terzo Settore.

L’Upmed Aps può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’articolo 17, comma 5 del Codice Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 10
ORGANI DELL’APS

Sono organi dell’Upmed Aps:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Consiglio di Amministrazione (CdA);
  • l’Organo di Controllo (se deliberato dall’assemblea o previsto per legge);
  • Organo di revisione legale dei conti (se deliberato dall’assemblea o previsto per legge)

Art. 11
ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e partecipanti in regola col pagamento della quota annuale e può essere sia ordinaria che straordinaria.

L’Assemblea ordinaria ha il compito di:

  • approvare le linee generali del programma di attività per l’anno sociale;
  • eleggere i membri del CdA e, eventualmente, il Presidente Onorario dell’Associazione;
  • eleggere i componenti dell’eventuale Organo di Controllo e dell’eventuale soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo dell’anno successivo;
  • approvare le quote associative annuali se previste;
  • deliberare l'eventuale regolamento interno, dei lavori assembleari e le sue variazioni;
  • deliberare l'esclusione dei soci;
  • deliberare sulla responsabilità' dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal CdA ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

La convocazione è inoltrata per in forma elettronica oppure con affissione presso la sede legale, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in un giorno diverso. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Amministrazione o dal Vicepresidente (se nominato) o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto o dal segretario che lo sottoscrive insieme Presidente.

Hanno diritto di voto in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno 15 (quindici) giorni nel libro dei soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare solamente due altri associati (due deleghe).

L’Assemblea è convocata, inoltre, ogni volta sia ritenuto opportuno dal Consiglio Amministrazione oppure da un numero di associati che rappresenti almeno il dieci per cento dei soci aventi diritto.

Art. 12
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall’art. 11.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, trasformazione, fusione o la scissione dell'associazione, con relativa devoluzione del patrimonio.

Essa è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di Associati che rappresentano almeno due terzi dei voti spettanti e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti e, in seconda convocazione, da tenersi non prima del giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 13

L’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Amministrazione e, in sua assenza, da un membro del Consiglio stesso. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dai soci presenti. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell’assemblea, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta il risultato delle votazioni. Le votazioni avvengono con voto palese per alzata di mano.

Art. 14

Il CdA è composto da un minimo di 5 (cinque) sino a un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti tra i soci che rimangono in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili senza limite di mandati.

L’Assemblea, che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all’eligendo CdA.

Il CdA elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il presidente, l’eventuale vicepresidente, il tesoriere, il segretario.

Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell’Upmed Aps, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal CdA.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il CdA provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del CdA. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del CdA l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell’Upmed Aps, entro il massimo stabilito dall’Assemblea dei soci.

Il CdA è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Upmed Aps, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all’Assemblea.

In particolare, esso svolge le seguenti attività:

  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell’art. 13 del Codice terzo settore;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni;
  • sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  • sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per gli associati;
  • stabilisce l’esercizio e l’individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 del presente Statuto;
  • ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il CdA è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, da un membro eletto allo scopo dal CdA

Il CdA è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del CdA.

I verbali delle sedute del CdA redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del CdA. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Art. 15
PRESIDENTE

Il presidente è eletto dal CdA nel suo seno, ha la rappresentanza legale dell’Upmed Aps di fronte a terzi ed in giudizio; cura l’attuazione delle deliberazioni del CdA; sovrintende a tutte le attività dell’Upmed Aps; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell’UPMED APS; convoca e presiede il CdA del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vicepresidente.

Il presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del CdA e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal CdA alla prima riunione utile.

Il Presidente può delegare in forma scritta ad uno o più componenti del CdA in via temporanea o permanente il compimento di alcuni atti, stabilendone materia e limiti.

Il Presidente può avvalersi del supporto tecnico di esperti e consulenti.

Art. 16
REVISIONE CONTABILE

L’Assemblea dei soci, nomina un Revisore contabile, iscritto all’albo dei re- visori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giusti- zia, con il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili. Il revisore contabile vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del rendiconto economico e del bilancio sociale. Il revisore contabile può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni o su determinate iniziative. Qualora si ravvisassero irregolarità di ordine contabile o di mancato rispetto dello Statuto, il revisore contabile ha l’obbligo di informare prontamente il Consiglio Amministrazione e di accertarsi che vengano presi i provvedimenti opportuni.

Il mandato del Revisore contabile dura cinque anni. Esso può partecipare, con parere consultivo, alle riunioni del Consiglio Amministrazione senza diritto di voto. L’assemblea dei soci può optare, qualora lo ritenesse opportuno, per l’istituzione del Collegio dei revisori dei conti, composto da 3 (tre) componenti scelti tra i soci e non, il cui Presidente deve avere tutti i requisiti di cui al comma 1 del presente articolo. Il Collegio si riunisce almeno ogni sei mesi.

Art. 17
ORGANO DI CONTROLLO

L’Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o per volontà dell’assemblea dei soci, resta in carica 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART.18
ORGANO REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti al relativo registro salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art. 19
PATRIMONIO

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Upmed Aps, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità; è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L’Upmed Aps trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti e di privati;
  • finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell’Upmed Aps;
  • erogazioni liberali di associati e di terzi;
  • entrate derivanti da contributi e/o convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
  • eredità, donazioni e legati con beneficio d’inventario;
  • ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del Codice Terzo Settore e ss.mm.ii.;
  • attività diverse di cui all’art. 6 del Codice Terzo Settore;

Al termine di ogni esercizio il CdA redige il bilancio consuntivo e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120/centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 13 del Codice Terzo Settore. Entro il mese di dicembre, il CdA sottopone il bilancio preventivo per l’anno successivo all’assemblea dei soci per l’approvazione.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Upmed Aps, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto divieto di dividere anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell’Upmed Aps a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 20
ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale dell’Upmed Aps ha inizio il giorno 1 (uno) settembre termine il giorno 31 (trentuno) agosto dell’anno successivo.

Il bilancio sociale dell’Upmed Aps, eventualmente redatto, deve informare circa le iniziative promosse nell’ambito sociale e culturale, le attività promozionali effettuate, la situazione economica e finanziaria della stessa, con separata indicazione dell’attività commerciale eventualmente posta in essere accanto all’attività istituzionale. Ciò anche attraverso una eventuale separata relazione a questo allegata.

Art. 21
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell’Upmed Aps con voto favorevole di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto (vedi articolo 12). In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione conformemente a legge. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell’Upmed Aps, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all’art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che dell’Upmed Aps è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. L’obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 22
NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice Terzo Settore e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

Firmato Il Presidente Maurizio Mesoraca

Firmato Il Segretario Francesco Palermo

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